Il proprietario di un fondo, ha facoltà, per gli usi domestici come definiti all’art.13 lett.r), di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
I pozzi ad uso domestico non sono soggetti alla procedura della concessione e al pagamento del canone annuale. Essi sono tuttavia soggetti ad istruttoria sotto il profilo tecnico.
A tal fine, chi intenda realizzare un pozzo ad uso domestico deve darne comunicazione allo Ufficio, allegandovi il relativo progetto esecutivo: l’Ufficio rilascia il proprio nulla osta, riportando nel relativo provvedimento eventuali prescrizioni e raccomandazioni, di carattere generale e di carattere particolare, circa la realizzazione dell’ opera di presa e circa l’ esercizio della derivazione.
L’utente dovrà dare altresì comunicazione dell’ inizio e della fine dei lavori : entro 30 giorni da quest’ultima, dovrà inviare la relazione tecnica relativa alle opere di perforazione e comunicare l’esito della ricerca. Per i pozzi a profondità maggiore di 30 mt. dal piano di campagna dovranno essere effettuate le comunicazioni di cui all’ art.37.
L’ opera di presa dovrà essere dotata di dispositivo per la misurazione; entro il mese di febbraio l’utente dovrà inviare comunicazione al’Ufficio del quantitativo prelevato nell’ anno precedente.