Le definizioni:

  • “acque superficiali”: il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, fiumare, fossi, canali, laghi,lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all’allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali;
  • “acque sotterranee”: le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo;
  • “acque sorgive”: le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, che costituiscono affioramenti naturali della circolazione idrica sotterranea; ai fini del procedimento di concessione di derivazione, sono equiparate alle acque superficiali;
  • “acque subalvee”: gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d’acqua, che costituiscono parte integrante dell’alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell’utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
  • “portata di prelievo”: valore del prelievo nell’unità di tempo, espresso in moduli o l/s;
  • “portata massima di prelievo”: valore massimo del prelievo nell’unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile;
  • “portata media di prelievo”: valore medio annuale del prelievo nell’unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile;
  • “modulo”: unità di misura dell’acqua che equivale ad una quantità costante di 100 litri al minuto/secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi;
  • “volume di prelievo”: quantità di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all’uso, espressa in mc;
  • “minimo deflusso vitale”: livello minimo di deflusso di un corso d’acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell’alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
  • “bilancio idrico”: rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per gli usi diversi;
  • “prova di pompaggio”: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell’abbassamento del livello dell’acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;
  • “domanda concorrente”: domanda di concessione presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria dell’avviso relativo alla concessione trattata;
  • “derivazione”: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse. Nell’ ambito delle derivazioni si considerano “grandi derivazioni” quelle che eccedono i seguenti limiti:
    • per produzione forza motrice potenza nominale media annua KW3.000 per acqua potabile l/s 100
    • per irrigazione l/s 1000(o meno, se si possa irrigare una superficie> di 500 ettari per bonificazione per colmata l/s 5000
    • per usi industriali l/s 100
    • per uso ittiogenico l/s 100
    • per costituzione di scorte idriche ad uso antincendio l/s 100

Si considerano “piccole derivazioni”quelle contenute nei limiti sopra riportati.

  • “attingimento”: derivazione da acque superficiali senza opere fisse di presa per quantità non superiori a 100 l/s per una durata non superiore ad un anno;
  • “uso domestico”: utilizzazione di acqua sotterranea destinata all’uso igienico e potabile, all’innaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un’attività economico-produttiva o con finalità di lucro; le condizioni essenziali per la configurazione dell’uso domestico sono:
    • essere proprietario, affittuario, usufruttuario, titolare di diritto di abitazione;
    • essere persona fisica;
    • utilizzare per irrigazione di orto e giardino di uso familiare; per uso igienico della abitazione;
    • per uso potabile della abili>

Sono assimilati all’uso domestico, purché nel prelievo non sia superata la quantità complessiva di mc. 300 annui e l’utilizzo sia esclusivamente di irrigazione:

  • l’ irrigazione di orti e giardini di proprietà condominiale a prevalente uso residenziale;
  • l’ irrigazione di orti e giardini afferenti a più proprietari di immobili residenziali;
  • l’irrigazione di orti, giardini, aree a verde pertinenti ad immobili in uso ad associazioni onlus, enti e istituti senza scopo di lucro, ordini religiosi ed enti ecclesiastici.

L’ acqua deve essere utilizzata esclusivamente per i casi sopra elencati. Sono esclusi dall’ uso domestico: il riempimento di piscine, il funzionamento di apparati di climatizzazione.

  • “uso non domestico”: utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente;

in particolare, sono usi non domestici previsti dalla legge: irrigazione ,consumo umano, industriale, forza motrice – elettricità ,ittico, irriguo attrezzature sportive, irriguo verde pubblico, igienico ed assimilati, antincendio, autolavaggio, lavaggio strade, per altri usi “non domestici”, non espressamente previsti dalla legge, si applicano le equiparazioni di cui alla Tabella B ) “usi assimilati” del presente Regolamento.

  • “uso consumo umano”: quando non diversamente specificato, si intende l’utilizzazione di acqua destinata all’uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali;
  • “rete consortile”: sistema di corsi d’acqua naturali o artificiali in gestione ai Consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini dell’esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.
  • “restituzione”: successivamente all’utilizzo delle acque derivate, riconduzione delle stesse al corpo idrico di provenienza, sia esso superficiale o sotterraneo, in misura totale ovvero parziale;
  • “riuso”: nell’ambito di un ciclo produttivo, reimmissione delle acque, risultanti all’esito delle lavorazioni, nel circuito della produzione, in misura non inferiore al 70% della quantità derivata.