DECADENZA
Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l’acqua pubblica i seguenti atti, fatti od omissioni:
- destinazione d’uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine di cui all’art. 28 comma 3 (termine per la sottoscrizione del disciplinare), senza valida motivazione;
- sub-concessione a terzi.
REVOCA
La concessione può essere revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca può essere altresì disposta per inadempienza da parte del concessionario agli oneri ed obblighi di cui al presente Regolamento e di cui al disciplinare di concessione.
RINUNCIA
La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta al’Ufficio e deve contenere le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del titolare;
- gli elementi utili ad individuare la concessione;
- la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all’eventuale ripristino dei luoghi.
L’obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. La determinazione dell’Ufficio di presa d’atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi.
RIMOZIONE DELLE OPERE DI CAPTAZIONE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE
Le opere di derivazione, alla cessazione dell’utenza da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati. Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell’utenza, deve essere dotata, secondo le prescrizioni del’Ufficio, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l’inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell’acqua nel sito originario.
L’Ufficio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:
- modifica della destinazione d’uso del pozzo da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri;
- qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell’acqua nonché la chiusura dell’imbocco mediante l’apposizione di tamponi localizzati, controllabili dall’Ufficio.
Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l’area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue. Qualora l’Ufficio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all’Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all’acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti. L’Ufficio, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d’ufficio all’esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l’onere delle spese relative.