Tutte le acque sotterranee e le acque superficiali appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (cioè sono “acque pubbliche”). Tale disposizione non si applica alle acque piovane non ancora convogliate in un corso d´acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne, il cui utilizzo è libero.
Le acque costituiscono una risorsa limitata che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
L’uso e il prelievo delle acque pubbliche sono regolamentati da leggi dello Stato (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche e impianti elettrici e successive R.D. n.1775 del 11/12/1933 e s.m.i.) e della Città Metropolitana di Reggio Calabria (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica). Specifici aspetti della disciplina sono contenuti in altre leggi statali o regionali, regolamenti o deliberazioni di Giunta Regionale della Calabria.
L’utilizzo della risorsa potrà avvenire soltanto a seguito del rilascio della autorizzazione/concessione di derivazione d’acqua pubblica e agli adempimenti posti a carico del concessionario.
Le Regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, attraverso la Svi.Pro.Re. SPA, sentita l’Autorità di bacino regionale, disciplina forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee anche per gli usi domestici, come definiti dall´articolo 93 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l´equilibrio del bilancio idrico (art.96, comma 11, D.Lgs.152/2006).
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